Art. 4.
(Nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis»;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano da altri settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere il termine

 

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di cinque anni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli»;

          d) il comma 6 è abrogato;

          e) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) le parole: «di cui al comma 3, al comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 e al comma 5-bis»;

              2) le parole: «e al comma 6,» sono soppresse;

      2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, conferiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti fino alla scadenza prevista per ciascuno di essi.