1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano da altri settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere il termine
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli»;
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «di cui al comma 3, al comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 e al comma 5-bis»;
2) le parole: «e al comma 6,» sono soppresse;
2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, conferiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti fino alla scadenza prevista per ciascuno di essi.